Angelo Di Berardino, Augustinianum di Roma, nel corso della Lectio Augustini ha affrontato il tema del rapporto fra Agostino e il Diritto nella sua relazione dal titolo: “Le intestazioni delle leggi del Codice Teodosiano”
Al tempo di Agostino non esisteva un codice completo. Anche il più grande giurista del sec. IV non aveva a dispoiszione tutte le leggi come le abbiamo noi oggi. Non possiamo neppure ricostruire un’ideologia religiosa del codice Teodosiano perché c’è la variazione di chi ha costruito quella legge. Ecco perché troviamo definizioni di leggi cristiane molto rigorose accanto a leggi che riguardano il mondo cristiano scritte con terminologia approssimativa.
Agostino conosceva la legislazione romana? Che conoscenza aveva del diritto romano? Indagando nei dettagli noi comprendiamo che Agostino conoscesse abbastanza il Diritto romano. Per varie ragioni. In primo luogo chi studiava retorica doveva conoscere le leggi. Una seconda ragione è che a Milano quando Agostino si trovava lì come retore si parlava di una sua promozione a governatore quindi doveva conoscere le leggi. Poi il fatto che un certo tipo di cittadino dovesse conoscere alcune leggi fondamentali dello Stato spinge a pensare che Agostino conoscesse le leggi. Inoltre il suo ufficio di Vescovo lo hanno spinto a studiare meglio il Diritto perché la vita della diocesi lo obbligava a sapere le leggi.
Un esempio tratto dalle lettere scoperte recentemente: di fronte alla tratta degli schiavi Agostino scrive a Alipio che si trovava a Roma e gli invia il testo di una legge, che non si conserva oggi nel Codex Theodosianum, dove si menziona il fatto che si punisce coloro che rapiscono cittadini per venderli come schiavi.
Altra ragione: da Costantino in poi ai vescovi è concesso la episcopalis audientia, cioè i contendenti possono rivolgersi ai vescovi come giudici.
Agostino conosceva il Diritto romano molto di più di quanto noi potessimo immaginare. In un testo dice che l’amministrazione della giustizia in ambito ecclesiastico seguiva le norme canoniche. Si andava creando una sorta di Diritto canonico – si creerà molto tempo dopo – sulla scorta delle decisioni dei Concili. Al tempo di Agostino l’unica raccolta giuridica canonica era Nicea e Sardica, i molti canoni degli altri concili non erano noti. L’unico diritto canonico che esisteva era la tradizione orale delle singole chiese.
Ad esempio: nella vicenda dell’elezione di Agostino a vescovo ausiliare di Ippona viene
rimproverato che i canoni di un Concilio vietano questo fatto ma Agostino risponde che non
conosceva quei canoni.
La copia del Codice era personalizzata: le intestazioni delle copie erano rivolte alle persone riceventi